Igienista Dentale: Ruolo, Autonomia, Normative e Sentenze

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Igienista Dentale: Ruolo, Autonomia, Normative e Sentenze

Odontoiatria Italia


L’igienista dentale è una figura professionale sanitaria che svolge attività di prevenzione, educazione e cura dell’igiene orale dei pazienti. L’igienista dentale opera in autonomia e con responsabilità propria, su indicazione dell’odontoiatra, nello svolgimento delle attività rivolte al paziente.

Tra le sue principali mansioni ci sono:
 
  • La pulizia dentale professionale, che consiste nell’eliminare la placca e il tartaro dai denti e dalle gengive, lucidare le superfici dentali e applicare il fluoro per rinforzare lo smalto.
  • L’educazione sanitaria dentale, che consiste nell’istruire i pazienti su come mantenere una corretta igiene orale quotidiana, usando gli strumenti adeguati (spazzolino, dentifricio, filo interdentale, scovolino) e seguendo una dieta equilibrata.
  • La profilassi del cavo orale, che consiste nell’effettuare altre operazioni preventive, come l’applicazione di sigillanti e sostanze desensibilizzanti, o di sbiancamento dentale per fini estetici, su indicazione del medico odontoiatra.
  • La compilazione della cartella clinica odontostomatologica, che consiste nel registrare i dati anamnestici, clinici e terapeutici dei pazienti, e collaborare con il dentista alla diagnosi e al piano di cura.

La normativa che regola il profilo e le competenze dell’igienista dentale è il Decreto Ministeriale n. 137 del 1999, che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale del 1994, tale decreto ha riconosciuto all’igienista dentale una maggiore autonomia professionale rispetto al passato, ma non ha modificato il rapporto funzionale e operativo con l’odontoiatra. Inoltre, ha istituito l’Albo degli Igienisti Dentali, a cui devono iscriversi i laureati in Igiene Dentale per poter esercitare la professione.
 
La questione dell’apertura di uno studio autonomo da parte dell’igienista dentale è stata oggetto di diversi ricorsi e sentenze giudiziarie, che hanno confermato la necessità della presenza dell’odontoiatra nella stessa struttura sanitaria dove opera l’igienista dentale. In particolare, la sentenza n. 1703 del 2020 del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un igienista dentale che aveva chiesto l’autorizzazione ad aprire uno studio professionale autonomo in provincia di Bologna. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attività dell’igienista dentale non possa prescindere dalla compresenza dell’odontoiatra, che deve dare le indicazioni terapeutiche e intervenire in caso di rischio per la salute del paziente. La sentenza del Consiglio di Stato ha suscitato reazioni diverse tra le associazioni di categoria degli odontoiatri e degli igienisti dentali. La Commissione Albo Odontoiatri (CAO) ha accolto con favore la sentenza, ribadendo che l’igienista dentale opera su indicazione dell’odontoiatra e non può aprire uno studio autonomo. L’Unione Nazionale Igienisti Dentali (UNID) ha invece contestato l’interpretazione della sentenza, sostenendo che l’igienista dentale ha una propria autonomia professionale e che la sentenza non può essere estesa a tutti i casi.


Il Decreto Ministeriale n. 137 del 1999

prevede le seguenti norme:
 
  • Individua la figura e il profilo professionale dell’igienista dentale, che è l’operatore sanitario che svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
  • Stabilisce le competenze e le attività dell’igienista dentale, che riguardano l’educazione sanitaria dentale, la compilazione della cartella clinica odontostomatologica, l’ablazione del tartaro e la levigatura delle radici, l’istruzione sulle metodiche di igiene orale e l’indicazione delle norme di alimentazione razionale.
  • Precisa che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libera professione, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
  • Istituisce l’Albo degli Igienisti Dentali, a cui devono iscriversi i laureati in Igiene Dentale per poter esercitare la professione;

Per le seguenti attività:  
 
  • Educazione sanitaria dentale: l’igienista dentale informa e sensibilizza i pazienti sui fattori di rischio per le malattie dentali, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e sulle norme igieniche da seguire.
  • Compilazione della cartella clinica odontostomatologica: l’igienista dentale raccoglie i dati anamnestici, clinici e strumentali del paziente, li registra nella cartella clinica e li aggiorna periodicamente. L’igienista dentale collabora con l’odontoiatra nella formulazione della diagnosi e del piano di cura.
  • Ablazione del tartaro e levigatura delle radici: l’igienista dentale rimuove il tartaro e la placca batterica dai denti e dalle radici, utilizzando strumenti manuali o meccanici. L’igienista dentale esegue anche la levigatura delle radici per eliminare le irregolarità che favoriscono l’accumulo di batteri e la formazione di tasche parodontali.
  • Istruzione sulle metodiche di igiene orale e indicazione delle norme di alimentazione razionale: l’igienista dentale insegna al paziente le tecniche corrette di spazzolamento, filo interdentale, collutorio e altri ausili per l’igiene orale. L’igienista dentale consiglia anche il paziente su una dieta equilibrata e adeguata alle sue esigenze e alle sue condizioni orali.

     

L’Albo degli Igienisti Dentali

è il registro ufficiale che raccoglie i nominativi e i dati degli igienisti dentali che hanno conseguito la laurea in Igiene Dentale e che sono abilitati all’esercizio della professione. L’Albo è istituito dal Decreto Ministeriale n. 137 del 1999 e gestito dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP).

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per poter svolgere l’attività di igienista dentale in Italia, sia in regime di dipendenza che di libera professione. L’iscrizione all’Albo comporta anche il rispetto del codice deontologico e delle norme di aggiornamento professionale.

Per iscriversi all’Albo degli Igienisti Dentali, bisogna presentare una domanda al Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP, allegando la documentazione richiesta, tra cui il diploma di laurea in Igiene Dentale, il certificato di abilitazione all’esercizio della professione, il certificato di residenza e il pagamento della quota annuale. La domanda viene poi trasmessa al Consiglio dell’Ordine provinciale di competenza, che provvede a verificare i requisiti e ad inserire il nominativo nell’elenco degli iscritti. L’iscritto riceve poi una tessera professionale e un numero di iscrizione, che deve esporre nel luogo di lavoro.
 
L’Albo degli Igienisti Dentali è consultabile online sul sito della FNO TSRM e PSTRP o sul sito dell’Unione Nazionale Igienisti Dentali (UNID), che è l’associazione di categoria che rappresenta gli igienisti dentali in Italia. Sul sito dell’UNID è possibile anche effettuare una ricerca degli iscritti all’Albo per nome, cognome o provincia. In questo modo, si può verificare se chi ha prestato la propria attività di igienista dentale sia un vero dottore in Igiene Dentale e abbia i requisiti per esercitare la professione.


La motivazione della sentenza n. 1703 del 2020 del Consiglio di Stato

che ha respinto il ricorso di un igienista dentale che aveva chiesto l’autorizzazione ad aprire uno studio professionale autonomo in provincia di Bologna è la seguente:
  • Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa vigente non consenta agli igienisti dentali di esercitare la propria professione in completa autonomia, ma richieda che essi operino su indicazione e sotto la responsabilità dell’odontoiatra o del medico chirurgo abilitato alla professione di odontoiatria.
  • Il Consiglio di Stato ha interpretato il concetto di “su indicazione” come una forma di collaborazione funzionale tra l’igienista dentale e l’odontoiatra, che implica la necessità di una prescrizione e di una autorizzazione preventiva da parte del medico per ogni prestazione da eseguire.
  • Il Consiglio di Stato ha escluso che l’igienista dentale possa aprire uno studio professionale proprio, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di tutela della salute dei pazienti, che richiede la presenza contestuale dell’odontoiatra nella struttura sanitaria dove l’igienista dentale opera.
  • Il Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni del ricorrente, che si basavano sulla presenza di studi di igiene dentale autonomi sul territorio nazionale e sulla mancanza di una norma esplicita che vietasse tale possibilità, ritenendo che tali circostanze non fossero sufficienti a dimostrare la legittimità della richiesta.


Le conseguenze della sentenza n. 1703 del 2020 del Consiglio di Stato per gli igienisti dentali sono le seguenti:
  • La sentenza conferma che gli igienisti dentali non possono aprire uno studio professionale autonomo, ma devono operare su indicazione e sotto la responsabilità dell’odontoiatra o del medico chirurgo abilitato alla professione di odontoiatria.
  • La sentenza interpreta il concetto di “su indicazione” come una forma di collaborazione funzionale tra l’igienista dentale e l’odontoiatra, che implica la necessità di una prescrizione e di una autorizzazione preventiva da parte del medico per ogni prestazione da eseguire.
  • La sentenza esclude che l’igienista dentale possa esercitare in completa autonomia la propria professione, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di tutela della salute dei pazienti, che richiede la presenza contestuale dell’odontoiatra nella struttura sanitaria dove l’igienista dentale opera.
  • La sentenza respinge le argomentazioni degli igienisti dentali che si basavano sulla presenza di studi di igiene dentale autonomi sul territorio nazionale e sulla mancanza di una norma esplicita che vietasse tale possibilità, ritenendo che tali circostanze non fossero sufficienti a dimostrare la legittimità della richiesta.

Tuttavia, la sentenza non è definitiva e non esclude la possibilità di ulteriori ricorsi e sentenze dei tribunali amministrativi, che potrebbero confermare o negare la possibilità agli igienisti dentali di ottenere l’autorizzazione ad aprire uno studio autonomo.

Esiste infatti adesso una recente sentenza del Tribunale penale di Messina (definitiva dal 5/9/2023) che ha assolto con ampia formula liberatoria un igienista dentale accusato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la necessaria compresenza di un medico odontoiatra, ritenendo che il termine indicazione dell’odontoiatra dovesse essere inteso come una mera indicazione e non come una compresenza. Inoltre, esiste un dialogo in corso tra la Commissione d’Albo degli Igienisti Dentali e la Commissione d’Albo degli Odontoiatri per cercare una soluzione condivisa e auspicare un chiarimento normativo sulla questione.

La sentenza n. 2192/2022 del Tribunale di Messina

riguarda il caso di un igienista dentale accusato di esercizio abusivo di una professione, per aver effettuato prestazioni che sono di esclusiva competenza dei dentisti, come sigillature e applicazione di remineralizzante dello smalto. La motivazione della sentenza è che non sussiste la responsabilità penale dell’imputato, in quanto le prestazioni da lui effettuate rientrano nell’ambito delle sue competenze professionali, secondo quanto previsto dalla legge n. 409/1985 e dal decreto ministeriale n. 744/1994. Il Tribunale ha quindi assolto l’imputato dal reato contestato. (Leggi testo integrale della sentenza n.2192/2022).

La sentenza è stata depositata il 13 giugno 2023. Il Tribunale ha riconosciuto la  piena autonomia e responsabilità degli Igienisti dentali, respingendo la  tesi accusatoria basata su un presunto rischio per la salute degli  assistiti. La sentenza è definitiva dal 5 settembre 2023 in quanto non appellata dalla Procura della Repubblica.

Da questa ultima sentenza si può dedurre che in futuro la tendenza dei tribunali sarà quella di concedere maggiore autonomia agli igienisti dentali, purché dimostrino e si limitino a compiere gli atti previsti dalla normativa vigente n. 409/85, che riguardano l’igiene e la prevenzione orale e non la diagnosi o la cura delle patologie dentali.


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