Utili non distribuiti e contribuzione ENPAM: chiarimenti per SRL e STP odontoiatriche
Pubblicato da Redazione Odontoiatria Italia in Normative Odontoiatria · Martedì 14 Ott 2025 · 4:00
Tags: odontoiatria, ENPAM, SRL, STP, utili, non, distribuiti, contribuzione, chiarimenti, Italia
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Utili non distribuiti e contribuzione ENPAM: chiarimenti per SRL e STP odontoiatriche
Nel mondo della libera professione medica e odontoiatrica, sempre più professionisti scelgono di operare attraverso forme societarie come SRL o STP. Tuttavia, questa scelta comporta implicazioni previdenziali non sempre chiare, soprattutto in relazione alla Quota B ENPAM e agli utili non distribuiti. In questo articolo analizziamo il quadro normativo e regolamentare, sciogliendo i dubbi più frequenti.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto un obbligo contributivo diretto per le società odontoiatriche. L’articolo 1, comma 442 stabilisce:
“Le società operanti nel settore odontoiatrico [...] versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione ‘Quota B’ del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio.”
Questo contributo è a carico della società, calcolato sul fatturato odontoiatrico, indipendentemente dalla distribuzione degli utili o dalla composizione societaria.
Il regolamento ENPAM e la Quota B
Oltre al contributo dello 0,5% sul fatturato, ENPAM prevede che i soci medici o odontoiatri versino la Quota B sui redditi derivanti da attività professionale, anche se svolta in forma societaria.
Il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – Quota B afferma che sono soggetti a contribuzione:
“...i redditi, utili ed emolumenti derivanti dallo svolgimento dell’attività medica o odontoiatrica, anche se svolta in forma societaria, e attribuiti fiscalmente al socio.”
Qui nasce la questione: se gli utili non sono distribuiti, ma sono fiscalmente attribuiti, devono comunque essere dichiarati all’ENPAM?
SRL unipersonale: utili attribuiti vs. percepiti
Nel caso di una SRL unipersonale odontoiatrica, il socio unico può trovarsi nella situazione in cui la società genera utili, ma decide di non distribuirli. Secondo la prassi fiscale, tali utili non sono reddito personale fino a quando non vengono deliberati e distribuiti.
Tuttavia, ENPAM interpreta il concetto di “reddito imponibile” in modo più ampio, includendo anche gli utili attribuiti fiscalmente, cioè quelli che risultano nel bilancio come spettanti al socio, anche se non materialmente versati.
Questa interpretazione si basa su un principio di competenza fiscale, non di cassa. In altre parole, se l’utile è fiscalmente attribuito, è considerato reddito professionale soggetto a Quota B, anche se non è stato incassato.
STP unipersonale: un modello più trasparente?
La Società tra Professionisti (STP), anche se unipersonale, è considerata una forma di esercizio diretto della professione. In questo caso:
- Il reddito prodotto dalla STP è assimilato a reddito da lavoro autonomo.
- Non esiste una distinzione tra utile societario e reddito personale: tutto il reddito è considerato percepito.
- La Quota B ENPAM si applica in modo più lineare, senza ambiguità legate alla distribuzione degli utili.
Per questo motivo, molti consulenti fiscali considerano la STP unipersonale più coerente dal punto di vista previdenziale rispetto alla SRL.
Conflitto tra legge ordinaria e regolamento ENPAM
Secondo alcuni professionisti e consulenti legali, l’interpretazione ENPAM potrebbe eccedere i limiti imposti dalla legge ordinaria. In particolare:
- La Legge 205/2017 impone il versamento dello 0,5% alla società, ma non prevede obblighi contributivi personali in assenza di utili percepiti.
- Lo Statuto ENPAM non contiene disposizioni che autorizzino l’imposizione contributiva su utili non distribuiti.
- L’articolo 53 della Costituzione impone che la contribuzione sia basata su capacità contributiva effettiva, cioè su redditi realmente percepiti.
Ne consegue che in assenza di distribuzione e attribuzione fiscale, il socio non dovrebbe essere tenuto a versare la Quota B.
Sintesi: Il socio unico di una SRL odontoiatrica è tenuto a versare la Quota B ENPAM solo sugli utili effettivamente percepiti. Gli utili non distribuiti, se non attribuiti fiscalmente, non costituiscono reddito imponibile ai fini previdenziali. Qualsiasi interpretazione difforme da parte dell’ENPAM dovrebbe essere oggetto di approfondimento giuridico, in quanto potrebbe configurare un eccesso di potere regolamentare rispetto alla legge ordinaria. Quindi:
- Il socio medico o odontoiatra è tenuto a versare la Quota B solo se percepisce utili o se questi sono fiscalmente attribuiti.
- La STP unipersonale offre maggiore trasparenza e coerenza tra reddito fiscale e contributivo.
In caso di contestazione, è consigliabile presentare una nota tecnica e richiedere chiarimenti formali all’ENPAM.
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Redazione Odontoiatria Italia

